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Guida pratica

Ho una situazione legata a: Ordinanza di protezione

L'articolo 28b CC consente a qualsiasi vittima di violenze, minacce o molestie di chiedere al giudice civile misure di protezione: divieto di avvicinamento (generalmente 100 m), di frequentare luoghi determinati (domicilio, luogo di lavoro), di mettersi in contatto (telefono, SMS, reti sociali), o…

Fonti verificate il 2026-04-07.

Articoli di legge applicabili

Termini critici

  1. Documentazione delle violenzeimmediato
  2. Ricorso al giudice civile (misure di protezione)senza indugio (possibile urgenza) (CC 28b / CPC 261-269)
  3. Decisione provvisionale e udienzapoche ore a 10 giorni (super-provvisionale) / 30 a 60 giorni (provvisionale)
  4. Ricorso o procedura penale parallela10 giorni (appello) / senza indugio (reclamo) (CC 28b / CP 123 / CP 126)

Parole chiave

ordinanza protezione civile CC28b divieto di avvicinamento urgenza

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